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La Raccomandazione CE sui prodotti solari a tutela del consumatore

8 Giu

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Come promesso nell’ultimo post oggi vi parlerò dei prodotti per la protezione solare o meglio del quadro normativo che li disciplina.  I prodotti per la protezione solare così come tutti i cosmetici in Italia vengono regolati dalla legge 713/86 che oggi recepisce, non più la direttiva 76/768/cee, ma il Regolamento comunitario n. 2113/2009. Nel caso specifico dei prodotti per la protezione solare però, è da prendere in considerazione anche un altro riferimento normativo, ovvero la Raccomandazione stilata dalla Commissione Europea il 22 settembre del 2006 e denominata “Raccomandazione sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni”, raccomandazione questa tesa non solo a tutelare le scelte dei consumatori ma anche a rendere più semplici ed uniformi le indicazioni presenti in etichetta all’interno degli Stati membri.

In particolare la Raccomandazione della Commissione Europea ha stabilito quali siano le avvertenze vietate ed ammesse sulle confezioni dei prodotti solari, sono ad esempio vietate dichiarazioni quali schermo totale, protezione al 100%, sun block, e dichiarazioni che facciano pensare ad una protezione totale, in quanto non esistono attualmente prodotti in grado di fornire una protezione totale nei confronti dei raggi UV. Questo tipo di dichiarazione è stata sostituita dalle più veritiere descrizioni riguardanti la protezione ottenuta, quali protezione bassa, media, elevata o molto elevata,  associate alle corrispettive e tradizionali categorie di protezione solare.

Protezione bassa: Fattore solare 6 e 10;

Protezione media: Fattore solare 15, 20 o 25;

Protezione elevata: Fattore solare 30 o 50;

Protezione molto elevata: Fattore solare 50+;

La Raccomandazione definisce come prodotto solare qualsiasi preparato, crema, olio, gel, spray, destinato ad essere posto a contatto con la pelle, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli e disperdendoli mediante rifrazione. La Commissione ha chiesto nella sua Raccomandazione di riportare anche la quantità di prodotto da applicare attraverso l’utilizzo di indicazioni o pittogrammi, e che venga ricordato al consumatore che l’applicazione della giusta quantità di prodotto è importante quanto la scelta del prodotto stesso. Infatti per ottenere la protezione indicata dal fattore di protezione solare è necessario applicare una quantità di 2mg/cm² per un corpo adulto, pari a circa 36 grammi o 6 cucchiaini da tè pieni di prodotto e ripeterne l’applicazione ogni due o tre ore.

La Raccomandazione ha chiarito inoltre anche le regole di etichettatura relative alla protezione contro i raggi UV-A e UV-B. Mentre infatti le radiazioni UV-B sono causa di scottature, le radiazioni UV-A causano un invecchiamento prematuro della pelle, interferiscono con il sistema immunitario umano e causa di melanoma. L’indicazione “Fattore di protezione solare” o SPF (Sun Protection Factor), che viene menzionata sugli imballaggi dei prodotti cosmetici, riguarda solo la protezione dalle radiazioni UV-B e non la protezione nei confronti delle radiazioni UV-A, il consumatore così potrebbe essere indotto a pensare che la protezione offerta dal prodotto solare sia completa, per questo motivo la Commissione ha sensibilizzato gli operatori del settore nell’apporre il logo comunitario sulle etichette di quei prodotti che garantiscono un livello minimo di protezione dai raggi UV-A. Così per questo tutti  i prodotti che proteggono anche dai raggi UVA devono riportare un logo rappresentato da un cerchio con all’interno la scritta UVA.

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Claims ed ingredenti segreti: ecco cosa dice la legge!!

25 Mag

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Prendo spunto da una domanda postami da Flavia nel post sulla recensione dei prodotti T.LeClerc  per chiarire alcuni aspetti normativi riguardanti i prodotti cosmetici, in particolare l’utilizzo di claims da parte delle aziende produttrici e la possibilità da parte di queste di mantenere segreti gli ingredienti presenti nelle formulazioni di alcuni prodotti. Prima di iniziare è bene però fare una premessa, in Italia la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici è regolata dalla Legge 713/86, questa legge fino al dicembre 2009 era frutto del recepimento della Direttiva 76/768/cee, ovvero una serie di linee guida tese ad uniformare il quadro normativo a livello europeo e che ogni Paese membro mette in atto seguendo la propria giurisprudenza. Dal dicembre del 2009 la Direttiva 76/768 è stata sostituita dal Regolamento CE n.1223/09, questo ha apportato numerose novità nella normativa vigente, tra queste il divieto assoluto da parte delle aziende di sperimentare sugli animali i prodotti finiti, gli ingredienti singoli o le associazioni di essi, ma anche ha sottolineato la necessità da parte della Commissione di provvedere ad una nuova e più severa regolamentazione dell’utilizzo dei claims da parte delle aziende. Ma veniamo a noi, cosa sono i claims? I claims non sono altro che delle dichiarazioni fatte dalle aziende produttrici per descrivere le funzioni ancillari di un prodotto cosmetico. I claims vengono molto utilizzati anche in campo agroalimentare, per chi infatti si accinge a fare un acquisto oggi è praticamente impossibile non imbattersi in un claim, ecco alcuni più comuni esempi di claims utilizzati per i prodotti alimentari, light, senza zucchero, sugar free, senza glutammato, senza additivi, senza caffeina, senza grassi idrogenati e tanti altri; ecco invece alcuni di quelli utilizzati in campo cosmetico, nichel free, cruelty free, paraben free, oil free, solo per citarne alcuni. Capirete quindi quale potere possano esercitare i claims sul consumatore, come questi spesso influenzino la scelta di un prodotto e perché al fine di tutelare il consumatore sia necessario definire delle regole che uniformino il loro utilizzo all’interno della Comunità europea. Diciamo che in parte ciò grazie al nuovo Regolamento è già avvenuto, esso infatti prevede il divieto di utilizzare, sulle etichette e nel pubblicità dei prodotti cosmetici, diciture, marchi od immagini che rimandino a caratteristiche che i prodotti non posseggano, il Regolamento inoltre prevede che entro il luglio del 2016 venga stilato un elenco di criteri comuni nell’utilizzo dei claims. Alcune aziende utilizzano i claims come specchietti per le allodole, naturalmente le allodole sono i consumatori, si pensi ad esempio all’uso del claim “Nichel Free”. È risaputo ormai da anni che è praticamente impossibile dichiarare l’assenza di nichel in un prodotto cosmetico, la presenza di tale elemento infatti è legata al suo rilascio dalle attrezzature durante la fabbricazione o alla sua presenza nell’acqua utilizzata per le formulazioni, ma il suo rilascio pur non essendo facile da evitare è quanto meno quantificabile. Allo stato attuale delle ricerche, si ritiene che la soglia limite al di sotto della quale non si dovrebbero verificare fenomeni di reazione allergica da nickel si attesta intorno a 1 ppm (mg/Kg), il claim più corretto da utilizzare da parte delle aziende che  abbiano effettuato tests atti a verificare che la soglia limite di 1 ppm non sia stata superata è il “Nichel Tested” e non il ‘Nichel Free’, quindi occhio all’abuso che si fa dei claims. Passiamo ora invece alla possibilità da parte delle aziende di mantenere segreti alcuni ingredienti nelle proprie formulazioni. Il nuovo Regolamento prevede l’obbligo della presenza di alcune indicazioni da riportare sugli imballi dei prodotti cosmetici, ma anche dei campioni gratuiti, tra queste è prevista la presenza dell’elenco degli ingredienti. Gli ingredienti di una formulazione devono essere riportati in ordine decrescente di peso e seguire la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, l’INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere menzionati in ordine sparso, dopo quelli in concentrazione superiore all’1%, l’elenco inoltre deve essere preceduto dal termine ‘Ingredienti’ o ‘Ingredients’, e non come spesso mi capita di vedere dall’acronimo ‘INCI’. Quanto alla possibilità da parte del produttore di non citare alcuni ingredienti presenti nella formulazione, esiste quella che viene chiamata ‘clausola di riservatezza’, ovvero la possibilità per il produttore presentare istanza al Ministero della Salute per non apporre in etichetta il nome di uno o più ingredienti impiegati nel prodotto cosmetico, per motivi di riservatezza, detta clausola è conosciuta anche come clausola di confidenzialità. Il Ministero dal suo canto, dopo aver valutato l’adeguatezza della domanda, l’opportunità di omissione dell’ingrediente e l’innocuità dello stesso, attribuisce un codice che va a sostituire la denominazione dell’ingrediente segreto in etichetta; questo codice è composto da 7 cifre: le prime due indicano l’anno di concessione della riservatezza, le altre due il codice identificativo del Paese Membro, ad esempio all’Italia  viene attribuito il codice 05, le ultime tre cifre invece sono quelle attribuite all’ingrediente dal Ministero della Salute. Quindi se leggendo l’elenco degli ingredienti vi imbattete in codice numerico a sette cifre, tranquille, si tratta di un ingrediente segreto monitorato dal Ministero della Salute.