Come promesso nell’ultimo post oggi vi parlerò dei prodotti per la protezione solare o meglio del quadro normativo che li disciplina. I prodotti per la protezione solare così come tutti i cosmetici in Italia vengono regolati dalla legge 713/86 che oggi recepisce, non più la direttiva 76/768/cee, ma il Regolamento comunitario n. 2113/2009. Nel caso specifico dei prodotti per la protezione solare però, è da prendere in considerazione anche un altro riferimento normativo, ovvero la Raccomandazione stilata dalla Commissione Europea il 22 settembre del 2006 e denominata “Raccomandazione sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni”, raccomandazione questa tesa non solo a tutelare le scelte dei consumatori ma anche a rendere più semplici ed uniformi le indicazioni presenti in etichetta all’interno degli Stati membri.
In particolare la Raccomandazione della Commissione Europea ha stabilito quali siano le avvertenze vietate ed ammesse sulle confezioni dei prodotti solari, sono ad esempio vietate dichiarazioni quali schermo totale, protezione al 100%, sun block, e dichiarazioni che facciano pensare ad una protezione totale, in quanto non esistono attualmente prodotti in grado di fornire una protezione totale nei confronti dei raggi UV. Questo tipo di dichiarazione è stata sostituita dalle più veritiere descrizioni riguardanti la protezione ottenuta, quali protezione bassa, media, elevata o molto elevata, associate alle corrispettive e tradizionali categorie di protezione solare.
Protezione bassa: Fattore solare 6 e 10;
Protezione media: Fattore solare 15, 20 o 25;
Protezione elevata: Fattore solare 30 o 50;
Protezione molto elevata: Fattore solare 50+;
La Raccomandazione definisce come prodotto solare qualsiasi preparato, crema, olio, gel, spray, destinato ad essere posto a contatto con la pelle, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli e disperdendoli mediante rifrazione. La Commissione ha chiesto nella sua Raccomandazione di riportare anche la quantità di prodotto da applicare attraverso l’utilizzo di indicazioni o pittogrammi, e che venga ricordato al consumatore che l’applicazione della giusta quantità di prodotto è importante quanto la scelta del prodotto stesso. Infatti per ottenere la protezione indicata dal fattore di protezione solare è necessario applicare una quantità di 2mg/cm² per un corpo adulto, pari a circa 36 grammi o 6 cucchiaini da tè pieni di prodotto e ripeterne l’applicazione ogni due o tre ore.
La Raccomandazione ha chiarito inoltre anche le regole di etichettatura relative alla protezione contro i raggi UV-A e UV-B. Mentre infatti le radiazioni UV-B sono causa di scottature, le radiazioni UV-A causano un invecchiamento prematuro della pelle, interferiscono con il sistema immunitario umano e causa di melanoma. L’indicazione “Fattore di protezione solare” o SPF (Sun Protection Factor), che viene menzionata sugli imballaggi dei prodotti cosmetici, riguarda solo la protezione dalle radiazioni UV-B e non la protezione nei confronti delle radiazioni UV-A, il consumatore così potrebbe essere indotto a pensare che la protezione offerta dal prodotto solare sia completa, per questo motivo la Commissione ha sensibilizzato gli operatori del settore nell’apporre il logo comunitario sulle etichette di quei prodotti che garantiscono un livello minimo di protezione dai raggi UV-A. Così per questo tutti i prodotti che proteggono anche dai raggi UVA devono riportare un logo rappresentato da un cerchio con all’interno la scritta UVA.